Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza
Art.
1 - Definizioni
Art. 2 - Campo di applicazione
Art.
3 - Informazioni per il consumatore
Art.
4 - Conferma scritta delle informazioni
Art.
5 - Esercizio del diritto di recesso
Art.
6 - Esecuzione del contratto
Art.
7 - Esclusioni
Art.
8 - Pagamento mediante carta
Art.
9 - Fornitura non richiesta
Art.
10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
Art.
11 - Irrinunciabilità dei diritti
Art.
12 - Sanzioni
Art.
13 - Azioni collettive
Art.
14 - Foro competente
Art.
15 - Disposizioni transitorie e finali
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n.
128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) contratto a distanza: il contratto avente
per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in
relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non
riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che
nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e
del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le
dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell'allegato 1;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più
tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2
Campo di
applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi al servizi finanziari, un elenco
indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o
locali commerciali automatizzati;
e) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o
ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita
all'asta.
Art.
3
Informazioni per il
consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese
tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del
bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di
esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro
del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del
prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui
scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono
essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione
con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma
1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4
Conferma scritta delle
informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed
a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le
modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5,
inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del
fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e
sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in
caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una
tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art. 5
Esercizio del diritto
di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da
qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di
cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia
soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e
2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione
sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del
termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo
è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura
o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti, audiovisivi o di
software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e
riviste;
f) di servizi di.scommesse e
lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il
contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva
la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6
Esecuzione del
contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il
fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro
il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità
di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art. 7
Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano:
a) al contratti di fornitura di generi
alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi
relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,
quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a
fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Art. 8
Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e),
del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri
l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di
pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Art. 9
Fornitura non
richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la
fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10
Limiti all'impiego di
talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso
preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse
da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non
si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11
Irrinunciabilità dei
diritti
1. 1 diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Art. 12
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine
ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.
689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art. 13
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14
Foro
competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Art. 15
Disposizioni
transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in
vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con
indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono
d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un
operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono
con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con
tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta
elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto,
televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e
di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di
pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i
servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano
nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si
applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni
che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di
cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della
direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive
92/49/CEE e 92/96/CEE.
Note alla premessa:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in
G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria
1995-1997)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, reca: «Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali».
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio»:
«Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e
documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al
fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire
tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero
possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita
o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi».
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì
procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi,
possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice
di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri
di accertamento previsti dalle leggi vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle
regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è
quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario
o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve
immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche
per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà
altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per
le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge
30 luglio 1998, n. 281 recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti»:
«Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b)
di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le
associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La
procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il
processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della
pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso
l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi
quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano
giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli
articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte
salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e
sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente
articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori
che siano danneggiati dalle medesime violazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante «Attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali»:
«Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i
contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di cui all'art. 4
deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del
servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve
essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 18 (Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al
dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3.
Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei
requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli
organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come
sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi
deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si
applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali».
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il
domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a
previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto
di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di
incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti
civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui
al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone
incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di
cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a
stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa,
nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni
di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma
itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui
al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'art. 18,
comma 7».
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